Lodo pronunciato anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 25 del 1994 - Mancato deposito - Conseguenze.
Con riferimento ai lodi arbitrali pronunciati anteriormente all'entrata in vigore della novella di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 25, il mancato deposito del lodo, prescritto dall'art. 825 cod. proc. civ. per l' "exequatur" pretorile, ne implica la giuridica inesistenza, come sentenza arbitrale, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione per nullità di cui all'art. 828 stesso codice, senza che sia applicabile la novella del 1994, che prevede la possibilità di impugnare il lodo non ancora depositato (art. 19), poiché l'art. 27, comma 4 della legge citata ha espressamente stabilito che i lodi pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge sono impugnabili ai sensi della legge precedente.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24500 del 17/11/2006