Arbitrato - Arbitrato estero - Convenzioni di New York ex legge n. 62 del 1968 - Validità della clausola compromissoria - Estremi – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12385 del 20/11/1992
Individuazione espressa dell'organo arbitrale e della disciplina processuale - Necessità - Esclusione - Forma scritta e non soggetta a formule sacramentali - Contenuto.
Ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958 - resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 n. 62 - ai fini della validità di clausola compromissoria per arbitrato estero, da un lato non è necessario che le parti abbiano espressamente individuato l'organo arbitrale e la disciplina del relativo giudizio, essendo sufficiente il riferimento da essi effettuato ad usi commerciali internazionali che forniscono quelle indicazioni (nella specie, alle norme dell'associazione americana di arbitrato), e, dall'altro lato, si impone la stipulazione per iscritto, ancorché non soggetta ad uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che da essa emerga la inequivoca volontà delle parti di deferire alla cognizione di arbitri stranieri le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 12385 del 20/11/1992