Arbitrato - arbitrato estero - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017
Clausola compromissoria - Eccezione di compromesso - Natura - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Ragioni - Regolamento ex art. 41 c.p.c. - Ammissibilità - Difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria - Rilevabilità in ogni stato e grado del processo - Limiti.
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l'eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all'arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all'art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14649 del 13/06/2017