Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998
Termine di trenta giorni per proporre opposizione avanti al tribunale avverso la delibera di esclusione del socio - Applicabilità nel giudizio arbitrale - Esclusione.
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 2287, comma secondo, cod. civ., per proporre opposizione avanti al tribunale avverso la delibera di esclusione del socio, non è applicabile nel giudizio arbitrale, senza che in senso contrario possa invocarsi l'ultimo comma dell'art. 2652 cod. civ. - il quale dispone che alla domanda giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o di clausola compromissoria, dichiara all'altra la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri - trattandosi di disposizione dettata in materia di trascrizione delle domande di atti soggetti a trascrizione e, quindi, irrilevante al fine di stabilire la applicabilità o meno al giudizio arbitrale del termine di decadenza di cui al secondo comma dell'art. 2287 cod. civ..
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11436 del 12/11/1998