Concessione di un termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie - Mancata concessione di un termine per repliche - Violazione del principio del contraddittorio - Sussistenza - Esclusione.
Non può ritenersi violato il principio del contraddittorio allorché, in assenza di regole previamente concordate tra le parti compromittenti, gli arbitri, i quali hanno la facoltà di regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno, non concedano eventuali repliche, dopo aver consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni (anche dopo la chiusura dell'istruttoria), non vigendo per il giudizio arbitrale le preclusioni previste dal codice di rito (nella specie, gli arbitri, dopo aver invitato entrambe le parti a dedurre successivamente al deposito delle note conclusionali, non avevano concesso al ricorrente un ulteriore termine per la replica).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 1608 del 14/02/2000