Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20828 del 27/10/2004
Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità - Chiusura dell'istruzione - Successiva, immediata pronuncia del lodo - Mancata possibilità per le parti di esaminare ed analizzare le prove, di specificare le istanze conclusive ed esplicare le rispettive difese - Effetti - Nullità del lodo - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio arbitrale, allorché il lodo venga pronunciato immediatamente dopo la chiusura della istruzione, senza che venga offerta alle parti la possibilità di esaminare ed analizzare le prove, specificare le istanze conclusive ed esplicare le rispettive difese, esso è nullo per violazione del principio del contraddittorio che costituisce una garanzia processuale inderogabile, così come posta dall'art. 816, quarto comma, cod. proc. civ., e che esige che ciascuna parte sia messa nella condizione di svolgere le proprie difese per tutto il corso del procedimento arbitrale, anche dopo la chiusura dell'istruttoria, non essendo sufficiente che sia stato assicurato alle parti un trattamento paritetico, con la fissazione di termini uguali per la presentazione di memorie e di repliche, in una qualche fase del suo svolgimento (In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva mandato assolto dalle censure un lodo arbitrale emesso senza la concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 20828 del 27/10/2004