Difetto di motivazione in relazione al n. 5 dell'art. 829 cod. proc. civ. - Nozione.
Il difetto di motivazione della pronuncia arbitrale, come vizio riconducibile all'art. 829, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., in relazione al requisito di cui all'art. 823 cod. proc. civ., è ravvisabile ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'"iter" del ragionamento seguito dagli arbitri e di individuare la "ratio" della decisione adottata.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 7600 del 05/06/2001