Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007
Impugnazione per violazione del contraddittorio - Previsione di applicazione delle forme del processo ordinario - Autonoma configurabilità del vizio di cui all'art. 829, n.9, cod. proc. civ. - Esclusione.
La previsione di nullità del lodo per violazione del contraddittorio, di cui all'art. 829, n. 9, cod.proc.civ., ha un'autonoma valenza allorquando le parti, nella libertà di plasmare le forme di svolgimento dell'arbitrato, hanno posto un limite al rilievo giuridico delle nullità formali. Per l'inverso, non può farsi discorso di autonoma configurabilità del vizio in questione quando, nel fissare le regole processuali del giudizio arbitrale con il compromesso, le parti hanno previsto l'applicazione delle rigorose forme del processo ordinario, essendo evidente ha rilievo, già da questa scelta delle forme attraverso cui condurre gli arbitri al giudizio, che, ai fini di una declaratoria di nullità del lodo, ha rilievo la violazione di tutte quelle prescrizioni formali del codice di rito civile che in varia guisa tutelano e garantiscono il principio del contraddittorio, venendo per tale via sanzionate da quel tipo di effetto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007