Violazione del contraddittorio - Presupposti.
Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007