Arbitrato - arbitri - nomina - Previsione negoziale di nomina di tutti i componenti del collegio arbitrato ad opera dell'autorità giudiziaria – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3044 del 16/03/2000
Nullità - Esclusione - Fondamento.
Poiché dal disposto degli artt. n. 809, secondo comma e n. 810, terzo comma cod. proc. civ. emerge in modo univoco che le parti possono validamente pattuire l'attribuzione della nomina degli arbitri all'autorità giudiziaria, non inficia il principio della nomina diretta degli arbitri da parte dei litiganti la clausola compromissoria contenuta in un contratto plurilaterale con la quale si stabilisca che in caso di controversia tra più di due parti il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati dall'autorità giudiziaria (nella specie: uno dal Presidente del Tribunale di Torino, uno dal Presidente del Tribunale di Parma ed il terzo dal Presidente del Tribunale di Cremona, cioè dai Presidenti dei Tribunali nella cui circoscrizione hanno rispettivamente sede le tre parti contraenti), dovendosi altresì escludere che detta clausola dia luogo (e sia per tale profilo nulla), ad un arbitrato obbligatorio o alla costituzione di una giurisdizione speciale, in quanto l'istituto dell'arbitrato obbligatorio si configura solo in presenza di una disposizione di legge che imponga il ricorso all'arbitrato quale strumento necessario ed indefettibile per la risoluzione di particolari controversie, e non anche quando siano le parti stesse a scegliere negozialmente un metodo di risoluzione delle liti diverso dalla giurisdizione ordinaria.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3044 del 16/03/2000