Successiva mancanza degli arbitri - sostituzione ex art 811 cod proc civ - inammissibilita - remissione della lite all'ago*
In ipotesi che la scelta e la nomina degli arbitri siano state determinate da motivi direttamente inerenti alla qualita od alle funzioni delle persone che avrebbero dovuto esercitare l'ufficio, se le dette persone vengono a mancare, non si puo provvedere alla loro sostituzione a norma dell'art 811 cod proc civ. in tal caso, ove le parti non provvedano di accordo alla sostituzione degli arbitri mancanti, la Competenza a decidere la lite ritorna all' AGO. ( V 1016'47).*
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3181 del 10/11/1971