Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 01/02/2007
Qualificazione - Presupposti - Conseguenze - Impugnazione per vizi del negozio davanti al giudice ordinariamente competente - Fattispecie.
Ricorre un'ipotesi di arbitrato irrituale allorquando le parti affidano a un privato il compito di risolvere una controversia mediante il ricorso a strumenti esclusivamente negoziali; in tal caso il lodo può essere impugnato innanzi al giudice ordinariamente competente per vizi del negozio e non per nullità innanzi alla corte d'appello ai sensi dell'art 828 cod. proc. civ. (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva desunto la natura irrituale dell'arbitrato dalla qualificazione dell'arbitro come "amichevole compositore che giudichi pro bono ed equo" e del lodo come "obbligatorio per le parti come se si trattasse di scrittura privata validamente sottoscritta", ritenendo irrilevante la previsione della impugnabilità "solo per motivi di legittimità", ed aveva dichiarato quindi inammissibile l'impugnazione del lodo).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2213 del 01/02/2007