Arbitrato irrituale - Natura e funzione - Mezzi di impugnazione - Impugnazione innanzi alla corte d'appello - Inammissibilità - Azione per vizi del negozio - Ammissibilità.
Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente negoziale - mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibili alla loro volontà - impegnandosi considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, non è ammissibile l'impugnazione per nullità di un lodo, ancorché il provvedimento sia stato depositato e reso esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ., mentre è legittimamente esperibile la sola azione per (eventuali) vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza e del doppio grado di giurisdizione.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24552 del 31/10/2013