Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004
Conferimento di incarico di arbitrato irrituale - Lodo - Sentenza arbitrale - Esclusione - Conseguenze - Impugnativa per nullità davanti alla Corte d'appello - Negazione - Dovere del giudice di verificare la natura del patto compromissorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - Conferimento di incarico di arbitrato irrituale - Lodo - Sentenza arbitrale - Esclusione - Conseguenze - Impugnativa per nullità davanti alla Corte d'appello - Negazione - Dovere del giudice di verificare la natura del patto compromissorio - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il lodo arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o dell'arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Nè, ove sia stato conferito l'incarico di emettere un arbitrato irrituale, il deposito del provvedimento arbitrale, ex art. 825 cod. proc. civ., ed il decreto di esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una <sentenza arbitrale>. Di conseguenza, avverso tale conclusione arbitrale non è ammissibile l'impugnazione di nullità, ex art. 818 cod. proc. civ., ma solo una azione per eventuali vizi del negozio, da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Cost.) (In applicazione di tale principio, la Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo premesso la necessità di chiarire la natura - rituale o irrituale - del patto compromissorio, non ne aveva concluso l'esame, così omettendo di stabilire se l'impugnazione del lodo fosse - o meno - proponibile davanti alla Corte d'appello).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3614 del 24/02/2004