Notificazione al difensore della parte nella procedura arbitrale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Configurabilità - Conseguenze - Sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. - Ammissibilità.
In tema di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la notificazione dell'atto di impugnazione al difensore che ha assistito la parte nel giudizio arbitrale, sia pure effettuata a mandato esaurito e in difetto di rapporto di domiciliazione, deve ritenersi non già inesistente, bensì nulla, con conseguente ammissibilità di sanatoria del vizio ex art. 156 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 6856 del 06/05/2003