Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3075 del 03/03/2003
Notificazione dell'impugnazione - Alla parte personalmente - Necessità - Presso il difensore nel giudizio arbitrale - Legittimità - Esclusione - Veste di domiciliatario del difensore "apud arbitros" - Irrilevanza - Limiti - Conseguenze della notificazione irritualmente eseguita presso il difensore - Tipologia del vizio - Nullità - Configurabilità - Inesistenza - Esclusione - Sanabilità del vizio con effetto "ex tunc" - Sussistenza - Modalità - Limiti.
L'impugnazione per nullità del lodo arbitrale deve essere notificata alla parte personalmente, non presso la persona che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, ancorché cumulando in detta sede la veste di domiciliataria, mentre resta al riguardo irrilevante che detto difensore sia un legale abilitato all'esercizio della professione, o sia anche munito di procura, sempre con elezione di domicilio, per la dichiarazione di esecutività del lodo (art. 825 cod. proc. civ.) o per l'intimazione del precetto ed il promuovimento dell'esecuzione forzata, potendo l'elezione di domicilio riguardare la notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo solo se contenuta nel compromesso o nella clausola compromissoria, in relazione alla riconducibilità di detta impugnazione al rapporto od affare per il quale si è concordato il ricorso ad arbitri, non anche quando sia accessoria all'incarico difensivo per il procedimento arbitrale o per i successivi momenti dell'esecutività ed esecuzione del lodo, atteso che, in queste ultime ipotesi, quella notificazione è atto estraneo ed esterno ai compiti del mandatario -domiciliatario, stante la diversificazione e la separazione del procedimento di formazione ed attuazione del lodo e del giudizio rivolto a denunciarne la nullità. Tuttavia, l'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione presso quel difensore, anziché alla parte personalmente, non implica, inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, e, dunque, un vizio emendabile con effetto "ex tunc" (ed esclusione del verificarsi di decadenza per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione) con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione medesima, cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 3075 del 03/03/2003