14/12/2000 Arbitri - Arbitrato - Onorari - Liquidazione In tema di arbitrato, a partire dall'1 aprile 1995, l'onorario spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale, senza possibilità per il presidente del tribunale, che procede alla liquidazione ai sensi del comma 2 dell'art. 814 c.p.c., di fare ricorso a criteri equitativi. Infatti, il d.m. n. 585 del 1994 - con il quale è stata approvata la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 13 giugno 1993, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti, a partire dall'1 aprile 1995, agli avvocati ed ai procuratori legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali - prevede al punto 9 della tabella relativa all'attività stragiudiziale gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati e/o procuratori legali, indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia. Cassazione civile, sez. I, 14 dicembre 2000, n. 15784