Arbitri - arbitrato In materia di arbitrato l'onorario spettante agli arbitri che siano avvocati deve essere liquidato in base alla tariffa professionale senza possibilità di far ricorso a criteri equitativi, atteso che il d.m. n. 585 del 1994, con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio nazionale forense del 1993 relativa ai criteri per la determinazione dei compensi spettanti agli avvocati, prevede all'art. 5 delle norme generali concernenti l'attività stragiudiziale ed al punto 9 della relativa tabella tariffaria, gli onorari spettanti al collegio arbitrale composto da avvocati indicandone il minimo ed il massimo secondo il valore della controversia. Cassazione civile, sez. II, 19 maggio 2000, n. 6513