Compenso arbitro Nella procedura di determinazione del compenso spettante agli arbitri, di cui all'art. 814, secondo comma, c.p.c., il riferimento alle tariffe professionali è ammissibile solo per desumerne elementi utili a un'equa ed esatta quantificazione del compenso, senza che le stesse trovino applicazione per il loro valore normativo, con la conseguenza che, al fine dell'instaurazione di un regolare contraddittorio nella descritta procedura, non sono applicabili le disposizioni sul procedimento speciale di liquidazione degli onorari di avvocato e di procuratore (art. 29 della legge n. 794 del 1942). Tuttavia, in assenza di un'apposita disciplina della procedura ex art. 814 cit., il presidente del Tribunale è tenuto a controllare che sia stata offerta alle controparti l'effettiva possibilità di contraddire.
Corte di Cassazione, Sez. I, n. 11664 del 25 novembre 1993