Scadenza del termine per l'emissione del lodo - Proroga
Arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere - Scadenza del termine per l'emissione del lodo - Effetti - Proroga - Volontà delle parti - Difensori muniti di procura speciale comprensiva dei più ampi poteri - Ammissibilità - Difensori privi di procura speciale - Consenso delle parti alla proroga - Necessità - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22994 DEL 26/09/2018
In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l'emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l'accertamento dell'intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la sentenza della corte di appello che, sulla base di una richiesta di rinvio ai fini dell'escussione dei testi fatta dall'avvocato della società ricorrente, aveva ritenuto implicitamente raggiunto tra le parti, che non avevano manifestato alcun dissenso al riguardo, un accordo per la proroga del termine per la pronuncia del lodo.)