Arbitrato - competenza - in genere - Devoluzione della controversia ad arbitri - art. 808 quater c.p.c. - Interpretazione della clausola - Dubbio sulla scelta arbitrale compiuta dalle parti - "Quantificazione" della materia devoluta agli arbitri - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 2, ORDINANZA N. 22490 DEL 24/09/2018
In tema di arbitrato, il "favor" per la competenza arbitrale contenuto nella disposizione di cui all'art. 808 quater c.p.c. si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla "quantificazione" della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la clausola contrattuale, pur facendo richiamo al collegio arbitrale per "ogni e qualsiasi controversia", avesse anche stabilito che restava inteso il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria "necessariamente", rendendo così incerta la volontà delle parti sulla stessa scelta della compromissione in arbitri e non consentendo perciò l'applicazione dell'art. 808 quater c.p.c.).