Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021 (Rv. 661492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1