Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge – Cass. n. 10444/2023
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito dalla legge - Nullità del lodo - Rilievo della decadenza - Notificazione alle controparti e agli arbitri - Forma - Fattispecie.
In tema di procedimento arbitrale, l’atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 821 c.p.c., il decorso del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le forme della notificazione degli atti processuali civili. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso contro la sentenza della corte di appello che aveva ritenuto inidonea a far valere il decorso del termine per la pronuncia del lodo una "dichiarazione di decadenza" inviata direttamente dall'indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata.)
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10444 del 19/04/2023 (Rv. 667628 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_821