Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Cass. n. 27364/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829