Decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio
Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - violazione del contraddittorio - conseguenze - nullità del lodo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018
>>> E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale,aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendola validità del titolo originario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018