Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Appalti pubblici - Clausola compromissoria - Costituzione del collegio arbitrale successiva al d.lgs. n. 163 del 2006 - Nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale - Illegittimità - Conseguenze.
In tema di appalti pubblici, ove la costituzione del collegio arbitrale previsto da clausola compromissoria abbia avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, a quest'ultima deve provvedere la camera arbitrale, ai sensi dell'art. 241 dello stesso decreto, nel testo vigente "ratione temporis"; ne deriva che la nomina del terzo arbitro compiuta dal Presidente del tribunale è illegittima, con conseguente irregolare costituzione del collegio, denunciabile in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27613 del 21/09/2022 (Rv. 665642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
27613
2022