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Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Cass. n. 16556/2020

Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Arbitrato societario - Clausola compromissoria - Modalità divergenti dall'art. 34 d.lgs. n. 5 del 2003 - Nullità sopravvenuta - Rilevabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.

ARBITRATO

COMPROMESSO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2003, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario. (Nella specie, la

S.C. ha escluso la rilevabilità d'ufficio della predetta nullità in quanto il ricorrente aveva infondatamente denunciato, nel giudizio impugnatorio, una diversa causa di inesistenza della "potestas iudicandi" degli arbitri, dunque di illegittimità o inoperatività della clausola, in relazione al profilo del difetto di legittimazione degli eredi ad avvalersene).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 03)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Civ_art_1419

corte

cassazione

16556

2020