Arbitrato societario – Cass. n. 3271/2023
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Arbitrato societario - Clausola arbitrale - Applicabilità all'amministratore di fatto - Sussistenza - Individuazione - Fondamento.
In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3271 del 02/02/2023 (Rv. 666865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_808_4