Non contrarietà all'ordine pubblico italiano – Cass. n. 29429/2021
Arbitrato - arbitrato estero - Riconoscimento ed esecuzione - Convenzione di New York del 10 giugno 1958 - Non contrarietà all'ordine pubblico italiano - Accertamento - Criteri- Fattispecie.
Ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione del lodo straniero, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b), della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con la l. n. 62 del 1968), il requisito della non contrarietà all'ordine pubblico italiano deve essere riscontrato con esclusivo riferimento alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondata la censura con cui il ricorrente aveva dedotto la contrarietà all'ordine pubblico italiano del lodo straniero di condanna, pronunciato nei confronti di un ente sottoposto a procedura concorsuale, facendo così dipendere la menzionata contrarietà non dalla statuizione contenuta nel lodo, ma dalla sua esecutorietà).
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29429 del 21/10/2021 (Rv. 662859 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_839, Cod_Proc_Civ_art_840