Notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente – Cass. n. 29191/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Notificazione dell'impugnazione alla parte personalmente - Necessità - Notificazione presso il difensore - Nullità - Conseguenze - Sanatoria - Configurabilità.
L'irrituale effettuazione della notificazione dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale presso il difensore che l'abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziché alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile con la costituzione del convenuto, ovvero, in difetto di tale costituzione, con la rinnovazione della notificazione cui la parte istante provveda spontaneamente od in esecuzione di ordine impartito dal giudice ai sensi dell'art. 291 c. p. c.. Più in particolare, la costituzione del convenuto produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l'eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d'impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 29191 del 21/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_825, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_830