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Liquidazione da parte del presidente del tribunale – Cass. n. 11963/2022

Arbitrato - arbitri - compenso - Liquidazione da parte del presidente del tribunale - Epoca successiva al 1° aprile 1995 - Collegio composto esclusivamente da avvocati - Adozione di criteri equitativi - Esclusione - Riferimento alla tariffa professionale forense - Necessità.

 

In tema di arbitrato spettante agli arbitri, che siano anche avvocati, deve essere liquidato in base alla tariffa professionale forense, senza possibilità, per il presidente del tribunale che procede alla liquidazione di fare ricorso a criteri equitativi.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11963 del 13/04/2022 (Rv. 664676 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_814

 

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Cassazione

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2022