Limite massimo del compenso – Cass. n. 12689/2022
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Collegio arbitrale - Limite massimo del compenso fissato dall'art. 5 del d.lgs. n. 53 del 2010 - Costituzione dell'organo prima dell'entrata in vigore del citato d.lgs. - Successiva modifica della sua composizione - Rilevanza ai fini dell'applicabilità del limite massimo del compenso - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato, il limite massimo del compenso, fissato dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 53 del 2010, non si applica ai collegi arbitrali già costituiti alla data di entrata in vigore del predetto d.lgs., neanche qualora la composizione dell'organo sia stata successivamente modificata, atteso che ciò che condiziona il regime giuridico applicabile è il momento iniziale di costituzione del collegio, non inciso, nella sua identità, dall'eventuale sostituzione dei suoi membri, così come stabilito nella disciplina transitoria di cui all'art. 4, comma 7, del d.l. n. 40 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 73 del 2010.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12689 del 21/04/2022 (Rv. 664665 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_810, Cod_Proc_Civ_art_811