Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale – Cass. n. 11245/2022
Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere - Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale - Garanzia di effettività del contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Impugnazione del lodo - Fase rescissoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di morte della parte nel corso di giudizio arbitrale, l'art. 816 sexies c.p.c. assegna agli arbitri il compito di individuare ed assumere le misure più idonee a garantire il contraddittorio con i soggetti legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria; pertanto, l'omessa adozione, da parte degli arbitri, di tali misure, determina senz'altro la nullità del lodo per omessa instaurazione del contraddittorio cosicché, ove lo stesso venga impugnato, al giudice del gravame sarà precluso di decidere la causa nel merito ed il giudizio si arresterà alla sola fase rescindente (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che, pur avendo acclarato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva nondimeno esaminato il merito della controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11245 del 06/04/2022 (Rv. 664736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830