Modifica atto costitutivo successiva alla cessazione dalla carica di amministratore – Cass. n. 6221/2023
Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Clausola compromissoria statutaria - Modifica atto costitutivo successiva alla cessazione dalla carica di amministratore - Opponibilità - Esclusione - Fondamento - Competenza arbitrale.
In tema di arbitrato, la vincolatività della clausola compromissoria statutaria nei confronti degli amministratori di società ha fondamento pattizio, derivando dall'adesione che gli stessi implicitamente prestano con l'accettazione della carica; ne deriva che non è opponibile agli stessi la soppressione della clausola compromissoria intervenuta a seguito di modifica dell'atto costitutivo successiva alla cessazione della carica e, pertanto, in assenza di specifica adesione da parte dell'amministratore a tale modifica, la predetta soppressione non è idonea ad escludere la competenza arbitrale per le controversie relative a fatti insorti in costanza del rapporto organico.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 6221 del 02/03/2023 (Rv. 667164 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_808