Impugnabili del lodo per errore "in iudicando" – Cass. n. 9395/2023
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Arbitrato societario - Impugnabili del lodo per errore "in iudicando" - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell'art. 829 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Irrilevanza.
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9395 del 05/04/2023 (Rv. 667486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829