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Giuoco e scommessa - competizioni sportive - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5257 del 28/02/2024 (Rv. 670276-01)

Lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Casi di nullità - Giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento - Trasferimento delle competenze all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ricadute processuali - Giudizi instaurati successivamente - Legittimazione passiva dell’AAMS - Giudizi pendenti - Possibile suo intervento - Rigetto della domanda proposta nei confronti del non legittimato.

In tema giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento, le controversie aventi a oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), devono essere instaurate, se successive al trasferimento, nei confronti di quest'ultima, in quanto titolare, in via esclusiva, della legittimazione ad causam e ad processum, mentre se già pendenti possono proseguire nei confronti del dante causa, ferma restando la facoltà dell'AAMS di spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Peraltro, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legittimati, pur non impedendo la valida instaurazione del giudizio, impone al giudicante (nella specie, collegio arbitrale) di circoscrivere l'esame ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e a resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto delle pretese avanzate nei confronti di soggetti non legittimati

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5257 del 28/02/2024 (Rv. 670276-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_111