Il COA di Roma formula quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della
Il COA di Roma formula quesito in merito alla compatibilità tra l’iscrizione nell’albo degli avvocati e l’assunzione della carica di consigliere semplice del consiglio di amministrazione di una società di capitali, con poteri limitati alla gestione della contrattualistica e dei rapporti bancari della stessa società, alla luce dell’art. 18, comma 1, lett. c) della legge n. 247/12 - Consiglio nazionale forense, parere del 16 gennaio 2019, n. 17
La Commissione ha già chiarito, con il proprio parere n. 45 del 21 giugno 2017, che “la professione di avvocato è incompatibile, con l’incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell’impresa”. In questi termini è reso pertanto il parere.
Consiglio nazionale forense, parere del 16 gennaio 2019, n. 17