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Liquidazione degli onorari e delle spese dovute all’Avvocato

opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Igs. n. 150/2011, con atto di citazione, anziché con ricorso

l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. avverso l'ingiunzione chiesta ed ottenuta dall'avvocato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della legge n. 794/1942, 633 cod. proc. civ. e 14 del dec. Igs. n. 150/2011, nei confronti del proprio cliente, ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ. e della integrativa disciplina speciale di cui all'art. 14 del dec. Igs. cit., è da reputare utilmente esperita qualora l'atto di citazione in opposizione sia stato comunque notificato entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 cod. proc. civ. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento; in simile evenienza, ai sensi dell'art. 4, 50 co., del dec. Igs. n. 150/2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato ancorché erroneamente prescelto; in simile evenienza, ai sensi dell'art. 4, 1° co., del dec. Igs. n. 150/2011, il giudice adito con l'opposizione dispone con ordinanza il mutamento del rito.

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