Liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei giudizi civili – Cass. n. 10438/2023
Patrocinio statale - ammissione - effetti - liquidazione da parte del giudice - avvocato e procuratore - onorari - tariffe professionali - Liquidazione del compenso spettante all'avvocato nei giudizi civili - D.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 37 del 2018 - Riduzione di oltre il 50% dei valori medi delle tabelle allegate - Possibilità - Esclusione.
Ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, comma 1 e 12, comma 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 10438 del 19/04/2023 (Rv. 667640 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2233