Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - societa' - Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza.
In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv. 663542 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2949
Corte
Cassazione
1200
2022