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Liquidazione della quota del socio – Cass. n. 1200/2022

Prescrizione civile - termine - prescrizioni brevi - societa' - Liquidazione della quota del socio - Esigibilità della prestazione - Termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto - Prescrizione - Decorrenza.

 

In tema di liquidazione della quota del socio uscente, l'art. 2289 c.c. prevede, a beneficio del debitore, che il pagamento sia esigibile dal socio creditore decorsi sei mesi dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto; pertanto la prescrizione del relativo diritto di credito inizia a decorrere dalla scadenza di detto termine semestrale.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1200 del 17/01/2022 (Rv. 663542 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2285, Cod_Civ_art_2289, Cod_Civ_art_2949

 

Corte

Cassazione

1200

2022