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Rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti – Cass. n. 21818/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - Revisione dell'assegno - Sopravvenienza di nuovi oneri a carico dell'obbligato - Rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - Necessità - Mancata dimostrazione di un effettivo depauperamento della capacità economica dell'obbligato - Fattispecie.

 

In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri. (In applicazione di detto principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che il nuovo legame dell'obbligato e la nascita di un figlio non costituissero cause giustificative della soppressione o modifica dell'assegno divorzile, essendo rimaste indimostrati il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso, la dedotta impossidenza e disoccupazione della nuova compagna, la circostanza che il mantenimento della nuova famiglia venisse a gravare esclusivamente su di lui).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21818 del 29/07/2021 (Rv. 662299 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697

 

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Cassazione

21818

2021