Ripartizione dell’indennità tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite – Cass. n. 21247/2021
Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - decesso dell'obbligato - Indennità di fine rapporto - Ripartizione tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite - Elementi di valutazione.
In caso di decesso dell'ex coniuge, la ripartizione dell'indennità di fine rapporto tra il coniuge divorziato e il coniuge superstite, che abbiano entrambi i requisiti per la pensione di reversibilità, deve essere effettuata ai sensi dell'art. 9, comma 3, l. n. 898 del 1970, oltre che sulla base del criterio legale della durata dei matrimoni, anche ponderando ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica dell'istituto e individuati dalla giurisprudenza, quali l'entità dell'assegno riconosciuto al coniuge divorziato e le condizioni economiche di entrambi, tenendo inoltre conto della durata della convivenza, ove il coniuge interessato alleghi, e provi, la stabilità e l'effettività della comunione di vita precedente al proprio matrimonio con il "de cuius".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21247 del 23/07/2021 (Rv. 661978 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2122