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Creditori chirografari e terzi revocati – Cass. n. 13425/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - concordato fallimentare – assuntore - Concordato fallimentare - Creditori chirografari e terzi revocati - Obbligo del proponente di pagare entro limiti percentuali su pregressi riparti - Possibilità, per il terzo revocato, di chiedere la differenza tra intero credito e quota residua ridotta percentualmente - Esclusione.

 

In tema di procedure concorsuali, nell'ipotesi di concordato fallimentare con assunzione nel quale il proponente si sia obbligato a pagare i creditori chirografari e gli eventuali terzi revocati in misura non superiore alla percentuale residua spettante ai creditori chirografari per effetto di pregressi piani di riparto, il creditore di regresso, soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare, non può chiedere all'assuntore del concordato il pagamento della differenza tra l'intero credito e la quota residua ridotta in percentuale per effetto dei pregressi riparti che il proponente si era obbligato a corrispondere a tutti i creditori chirografari.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13425 del 16/05/2023 (Rv. 667902 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1321

 

Corte

Cassazione

13425

2023