Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Fallimento - Danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento - Prededuzione - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
In tema di accertamento del passivo, il credito risarcitorio per danni cagionati all'immobile locato anteriormente al fallimento non è assistito da prededuzione, non potendo dalla prosecuzione "ex lege" del contratto di locazione immobiliare derivare a carico della massa dei creditori un pregiudizio riconducibile ad una condotta posta in essere dal conduttore fallito quando era ancora "in bonis" e dovendosi tener conto della previsione dell'art. 111, comma 2, l.fall., che indica come prededucibili i soli crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in funzione ovvero in occasione della procedura concorsuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12332 del 09/05/2023 (Rv. 667751 - 01)
Corte
Cassazione
12332
2023