Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - Azione revocatoria - Esenzione ex art. 67, comma 3, l.fall. - Pagamento effettuato da società a partecipazione pubblica di trasporto aereo a società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto - Riconducibilità.
In tema di azione revocatoria fallimentare, beneficia dell'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a, l.fall., rientrando nel concetto di "esercizio dell’attività d'impresa" contemplato dalla norma, il pagamento di "diritti aeroportuali" e "servizi di handling", effettuato da una società a partecipazione pubblica di trasporto aereo ad una società a partecipazione pubblica di gestione di un aeroporto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12837 del 11/05/2023 (Rv. 667757 - 01)
Corte
Cassazione
12837
2023