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Pagamento diretto del subappaltatore – Cass. n. 12810/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - Pagamento diretto del subappaltatore ex art. 118, comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 - Pendenza della domanda di concordato preventivo dell'impresa appaltatrice - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In pendenza della procedura di concordato preventivo dell'appaltatore, non è ammissibile il pagamento diretto nei confronti della impresa appaltatrice atteso che l'art. 118, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 ("ratione temporis" vigente) subordina espressamente la possibilità del pagamento diretto alle determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla procedura di concordato, peraltro nei limitati casi di continuità aziendale, dovendo il giudice valutare se l'appaltatore sia stato autorizzato a proseguire il contratto, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 3, l.fall. e, nel caso in cui il pagamento diretto riguardi crediti sorti anteriormente al concordato, se ricorrano le condizioni di cui all'art. 182-quinquies, comma 5, l.fall.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12810 del 11/05/2023 (Rv. 667950 - 01)

 

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Cassazione

12810

2023