Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - Finanziamento pubblico - Revoca del beneficio - Valenza costitutiva - Esclusione - Privilegio "ex lege" del credito recuperatolo - Sussistenza - Anteriorità o posteriorità della revoca rispetto al fallimento che la determina - Irrilevanza.
In tema di finanziamenti pubblici alle imprese, la revoca del beneficio è ricognitiva del venir meno di un presupposto di fruizione del beneficio previsto puntualmente dalla legge, non ha, quindi, valenza costitutiva del credito recuperatorio della somma finanziata, che nasce privilegiato, in capo all'Amministrazione, "ex lege" e fin dal momento dell'erogazione. È conseguentemente irrilevante che l'insorgenza dei presupposti per la revoca del finanziamento sia accertata anteriormente o posteriormente rispetto al fallimento che la determina.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13152 del 15/05/2023 (Rv. 667908 - 01)
Corte
Cassazione
13152
2023