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Scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente – Cass. n. 10046/2023

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - agenzia (contratto di) - scioglimento del contratto - recesso - Scioglimento del rapporto di agenzia per fatto concludente - Crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela - Ammissione allo stato passivo del fallimento del preponente - Sussistenza.

 

In tema di fallimento del preponente, ove il rapporto di agenzia si sciolga, ai sensi dell'art. 72, comma 1, l. fall., per fatto concludente - con provvedimento di esclusione dei crediti relativi al predetto rapporto dallo stato passivo del fallimento del preponente -, i crediti maturati a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e suppletiva di clientela possono essere ammessi allo stato passivo in questione, avuto riguardo alla natura non retributiva, né risarcitoria, bensì indennitaria di entrambe le indennità.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10046 del 14/04/2023 (Rv. 667411 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1751

 

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Cassazione

10046

2023