Retribuzione non omnicomprensiva – Cass. n. 10953/2023
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - retribuzione imponibile - Retribuzione imponibile - Individuazione - Retribuzione non omnicomprensiva - Conseguenze - Fattispecie.
Ai fini dell'individuazione della base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali, occorre fare riferimento alla retribuzione "dovuta", per legge o per contratto collettivo o individuale, e non a quella effettivamente erogata, dovendo interpretarsi la locuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro" (ex art. 12 della l. n. 153 del 1969) nel senso di "tutto ciò che ha diritto di ricevere"; conseguentemente, salvo che la retribuzione stabilita nella contrattazione collettiva nazionale sia onnicomprensiva, se è prevista un'indennità ulteriore a livello provinciale o aziendale, per calcolare il "dovuto" è necessario interpretare il contratto ed accertare se quella voce retributiva va inclusa negli istituti indiretti. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'indennità di camice, prevista dal c.c.n.l. per le farmacie rurali, va inclusa, in quanto "dovuta", nella base di calcolo dei contributi anche se non effettivamente corrisposta, avendo il datore di lavoro offerto, in sostituzione, camice e lavaggio).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 10953 del 26/04/2023 (Rv. 667541 - 01)