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Documento esterno al contratto – Cass. n. 10826/2023

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - tirocinio (apprendistato) - Contratto di apprendistato - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Piano formativo - Documento esterno al contratto - Esclusione - Ragioni.

 

Il contratto di apprendistato, per la cui stipula è richiesta la forma scritta "ad substantiam", deve necessariamente contenere il piano formativo individuale nel corpo dell'atto, senza possibilità di rinvio ad un documento esterno, in quanto l'elemento professionalizzante qualifica la causa, con la conseguenza che la volontà negoziale del lavoratore deve formarsi sulla base della piena consapevolezza del percorso proposto e della sua idoneità per l'acquisizione della qualifica.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10826 del 24/04/2023 (Rv. 667460 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1350

 

Corte

Cassazione

10826

2023